Volontariato

Le organizzazioni di volontariato

Cosa si intende per attività di volontariato

L'attività di volontariato, secondo la legge numero 266 del 1991, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza.

Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro.

Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale.

Le Regioni e le Province autonome disciplinano, attraverso specifici atti normativi, l'istituzione e la tenuta dei Registri del volontariato.

L'iscrizione ai Registri non è obbligatoria, tuttavia consente all'organizzazione di

  • acquisire lo statuto di Onlus di diritto

  • accedere ai contributi pubblici

  • stipulare convenzioni con enti pubblici