Volontariato

Le Onlus

Iscrizione all'anagrafe delle Onlus

Ripercorriamo le procedure che ad oggi le organizzazioni devono seguire ai fini dell’ottenimento della qualifica di Onlus e dei conseguenti benefici fiscali.

Il primo passo da compiere consiste nella presentare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio, in allegato al modello di comunicazione - approvato con decreto del ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 - di una dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus. Questa fondamentale novità è stata introdotta dal decreto normativo del ministero dell'Economia e delle Finanze (18 luglio 2003, n. 266).

La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta sulla base del modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003. Il modello di dichiarazione sostitutiva può essere prelevato gratuitamente dai siti Internet del ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997.

La presentazione del modello di comunicazione e della dichiarazione sostitutiva può avvenire per posta o con consegna diretta in duplice esemplare alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, si può spedire copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

Una volta ricevuto il modello di comunicazione e la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale competente mette in moto la macchina dei controlli. A questo punto procede o meno all’iscrizione del soggetto all’anagrafe delle Onlus. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della documentazione. La mancata iscrizione, motivata, deve essere necessariamente comunicata. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui sopra nei termini previsti, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle Onlus

La dichiarazione sostitutiva (oppure la copia dello statuto o atto costitutivo) deve essere presentata anche dalle organizzazioni già iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus prima dell'emanazione del decreto n. 266/2003. Per la verità, questi soggetti avrebbero dovuto presentare questa documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 266, quindi entro il 3 novembre 2003. Nel caso in cui non l’abbiano fatto, le direzioni regionali sono tenute a richiedere l'adempimento di questo obbligo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di inottemperanza alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento delle stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le Onlus.

Le Onlus di diritto sono esonerate dalla presentazione, oltre che dal modello di comunicazione, anche da quella del modello di dichiarazione sostitutiva.


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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate