L'aspetto che interessa maggiormente in questo contesto è quello relativo alla disciplina degli enti di tipo associativo (che è un sottoinsieme degli enti non commerciali) ed, in particolare, di determinate associazioni, quelle politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica. Queste, infatti, hanno goduto finora di un particolare regime fiscale agevolativo, in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (con alcune esclusioni espressamente previste), operate a favore degli associati in base agli scopi istituzionali, non erano considerate attività commerciali e, quindi, non scontavano né l'Iva, né le imposte sui redditi.
In base alla delega, era sorta la preoccupazione che tale agevolazione potesse subire delle restrizioni. In particolare, che si passasse da un regime in cui "tutto" era esentato, tranne ciò che era espressamente considerata come attività commerciale (es. somministrazione di alimenti e bevande), ad uno in cui era tutto tassato, tranne ciò che era esplicitamente escluso da imposizione.
In realtà, alla luce del decreto legislativo, il sistema di favore non soltanto è stato mantenuto, ma anzi, per alcune fattispecie, è stato ampliato. Infatti, pur essendo stato modificato il testo letterale dell'art. 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nella sostanza l'agevolazione rimane invariata, poiché "non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali..." effettuate verso pagamento di corrispettivi nei confronti di