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Agevolazioni fiscali per le associazioni politiche e sindacali

L'aspetto che interessa maggiormente in questo contesto è quello relativo alla disciplina degli enti di tipo associativo (che è un sottoinsieme degli enti non commerciali) ed, in particolare, di determinate associazioni, quelle politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica. Queste, infatti, hanno goduto finora di un particolare regime fiscale agevolativo, in quanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (con alcune esclusioni espressamente previste), operate a favore degli associati in base agli scopi istituzionali, non erano considerate attività commerciali e, quindi, non scontavano né l'Iva, né le imposte sui redditi.

In base alla delega, era sorta la preoccupazione che tale agevolazione potesse subire delle restrizioni. In particolare, che si passasse da un regime in cui "tutto" era esentato, tranne ciò che era espressamente considerata come attività commerciale (es. somministrazione di alimenti e bevande), ad uno in cui era tutto tassato, tranne ciò che era esplicitamente escluso da imposizione.

In realtà, alla luce del decreto legislativo, il sistema di favore non soltanto è stato mantenuto, ma anzi, per alcune fattispecie, è stato ampliato. Infatti, pur essendo stato modificato il testo letterale dell'art. 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nella sostanza l'agevolazione rimane invariata, poiché "non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali..." effettuate verso pagamento di corrispettivi nei confronti di

  • propri iscritti, associanti o partecipanti

  • altre analoghe associazioni, riconducibile ad una unica organizzazione nazionale, e rispettivi associanti o partecipanti
In aggiunta, vengono ora considerate non commerciali anche alcune operazioni non rivolte agli associati, ma anche a terzi e queste sono
  1. le cessioni di pubblicazioni (se cedute prevalentemente agli associati)

  2. le cessioni, da parte di organizzazioni sindacali e di categoria, di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro

  3. l'assistenza in materia di applicazione dei contratti di lavoro e di legislazione sul lavoro (se effettuata prevalentemente a favore degli associati)
L'enfasi posta sulla "prevalenza" a favore degli iscritti, indica che l'agevolazione fiscale, nel caso di cessioni o prestazioni effettuate a favore di terzi, sarà tanto maggiore quanto più ampia è la base (associativa) di riferimento. Inoltre, l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, che nella precedente normativa era considerata comunque attività commerciale, ora non è considerata commerciale se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni religiose, a favore dei propri associati.