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Le Onlus

Le agevolazioni fiscali a favore delle Onlus

Interpretando in senso estensivo una delega piuttosto vaga sull'argomento, ed un dibattito, a quanto e' dato sapere, piuttosto accesso nell'ambito della Commissione incaricata della stesura dello schema di decreto delegato, il decreto legislativo prevede un insieme consistente di agevolazioni fiscali a favore delle Onlus

  1. l'esclusione dalle imposte dirette (IRPEG) per le attivita' svolte in attuazione degli scopi istituzionali "nel perseguimento esclusivo di finalita' di solidarieta' sociale"

  2. detraibilita' (con l'aliquota del 19%) dall'Irpef delle erogazioni liberali fino a 4 milioni a favore di Onlus e dei contributi fino a 2,5 milioni a favore di societa' di mutuo soccorso

  3. deducibilita' dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali (max 4 milioni e 2% del reddito d'impresa dichiarato), effettuate sia in denaro che in natura, a favore di Onlus

  4. per cio' che concerne l'Iva, le Onlus non sono tenute alla emissione di scontrino o ricevuta per le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali. Inoltre, numerose operazioni esenti da Iva sono tali anche se rese dalle Onlus (es. trasporto in ambulanza)

  5. sugli atti delle Onlus non e' dovuta l'imposta di bollo, né l'eventuale tassa sulle concessioni governative

  6. sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti mortis causa e le donazioni a favore di Onlus

  7. gli immobili acquistati gratuitamente dalle Onlus non scontano l'INVIM

  8. sugli atti traslativi di immobili a favore di Onlus l'imposta e' dovuta in somma fissa, ma a condizione che l'immobile sia effettivamente destinato entro 2 anni ad essere utilizzato per le finalita' istituzionali

  9. sugli spettacoli organizzati dalle Onlus non e' dovuta la relativa imposta.
Nell'insieme si osserva che le agevolazioni sono molto ampie nel campo delle imposte dirette ed anche tra le indirette per cio' che concerne i trasferimenti immobiliari. Viceversa, con una scelta condivisibile (diversa da alcune ipotesi circolate negli anni scorsi), per cio' che concerne l'Iva, nella sostanza non vi sono deroghe all'impianto generale del tributo.