Volontariato

Le fondazioni

Riconoscimento giuridico

Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.

Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare.

Nel caso di riconoscimento nazionale (art. 12 Codice Civile) la procedura è così articolata

  • invio di un'apposita domanda al Prefetto del luogo in cui ha o avrà sede la fondazione

  • il Prefetto, promossi gli eventuali atti conservativi e sentiti gli eventuali eredi legittimi, avvia l'iter per la individuazione dell'Autorità vigilante competente

  • l'Autorità vigilante verifica l'esistenza di uno scopo di pubblica utilità e l'efficacia dell'atto costitutivo e dell'eventuale disposizione testamentaria

  • l'Autorità vigilante chiede parere al Consiglio di Stato in merito alla congruità del patrimonio rispetto allo scopo

  • il Presidente della Repubblica accoglie la proposta di riconoscimento con un decreto, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Nel caso di riconoscimento regionale (art. 14 del D.P.R. 616/77) l'iter da seguire è il seguente

  • invio della domanda alla Presidenza della Giunta regionale competente per territorio

  • dopo un breve iter, il Presidenza della Giunta regionale, con un proprio decreto, concede il riconoscimento

  • il decreto di riconoscimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Al termine dell’iter di riconoscimento, sia nazionale che regionale, le fondazioni acquisiscono personalità giuridica.

Dopo l’ottenimento del riconoscimento la fondazione è tenuta a iscriversi al pubblico registro delle persone giuridiche alla Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia. In assenza del riconoscimento giuridico, l’ente costituisce una fondazione non riconosciuta.