Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.
Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare.
Nel caso di riconoscimento nazionale (art. 12 Codice Civile) la procedura è così articolata
Nel caso di riconoscimento regionale (art. 14 del D.P.R. 616/77) l'iter da seguire è il seguente
Al termine dell’iter di riconoscimento, sia nazionale che regionale, le fondazioni acquisiscono personalità giuridica.
Dopo l’ottenimento del riconoscimento la fondazione è tenuta a iscriversi al pubblico registro delle persone giuridiche alla Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia. In assenza del riconoscimento giuridico, l’ente costituisce una fondazione non riconosciuta.