In base all’articolo 14 del Codice Civile, le fondazioni possono costituirsi sia per atto pubblico che per disposizione testamentaria. L’atto costitutivo delle fondazioni è unilaterale (dichiarazione del fondatore o testamento). Il fondatore può essere sia una persona fisica che un ente collettivo, pubblico o privato.
All’atto costitutivo si accompagna di norma lo statuto. Quest’ultimo è un documento che contiene le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della fondazione.
Nella maggior parte dei casi lo statuto è redatto dal fondatore ma, nel caso in cui questo non provveda (per esempio quando si è in presenza di fondazioni testamentarie), può essere disposto anche dall’autorità vigilante.
Lo statuto è uno strumento flessibile, che esprime la volontà dei fondatori. Per tale ragione il Codice Civile (articolo 16) non dà indicazioni dettagliate su quelli che sono i suoi contenuti, ma stabilisce genericamente che: "l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e l’amministrazione… i criteri e le modalità di erogazione delle rendite".
Nello statuto non deve necessariamente essere definito, invece, l’oggetto oppure la modalità concreta di perseguimento dello scopo (il Consiglio di amministrazione può svolgere qualsiasi attività idonea al raggiungimento dello scopo, incluse le attività commerciali).