Volontariato

Le cooperative sociali

I soci

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari, naturalmente, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo. Fa eccezione l’applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Ai soci volontari può essere concesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, previo accordo.


Nelle cooperative si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.


Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.


Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relative alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero.