Le attività svolte dalle cooperative sociali variano a seconda della tipologia cui le stesse fanno riferimento.
Le cooperative sociali di tipo A si occupano di assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, ai pazienti psichiatrici; gestiscono comunità alloggio e centri diurni per minori e portatori di handicap; si occupano della custodia dei bambini e offrono educativi e ricreativi per minori a rischio.
Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività di impresa - agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizi -, ma devono destinare una parte dei posti di lavoro così creati (almeno il 30%) a persone svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato del lavoro. Quindi, come definito dall'articolo 4 della legge numero 381 del 1991, a invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le convenzioni: gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative.
Per stipulare le convenzioni, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.