L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardanti gli aspetti fiscali, l'autonomia e lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale contenute nella legge che le regolamenta.
Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale è regolamentata dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 471 del 14 novembre 2001, il "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 numero 383". Il decreto costituisce una delle principali fasi attuative della Legge numero 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
Requisiti per l'iscrizione
Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro nazionale, le associazioni devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 della citata Legge numero 383 del 2000, ossia
Ulteriori condizioni per l'iscrizione sono
Presentazione delle domande
La domanda di iscrizione al Registro nazionale deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.
La domanda deve essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere
Comunicazioni
Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale, l'associazione è obbligata a comunicare, pena la cancellazione dal registro medesimo
Iscrizione automatica ai registri territoriali
L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.