Volontariato

Le associazioni di promozione sociale

Agevolazioni fiscali e convenzioni

Le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di una serie di agevolazioni fiscali. Vediamo di seguito le principali

  • le associazioni di promozione sociale possono usufruire dei benefici fiscali previsti dal Decreto Legislativo numero 460 del 1997 qualora siano iscritte all’anagrafe Onlus
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari degli associati sono equiparate, a fini fiscali, a quelle rese agli associati
  • sono previste agevolazioni per accedere al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  • la legge estende alle associazioni la possibilità di usufruire di alcune forme di agevolazione nell’accesso al credito agevolato previste per le cooperative
  • è prevista l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti e sugli spettacoli per le quote e i contributi versati alle associazioni di promozione sociale
  • gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni iscritte nei registri

Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionale o nazionali) possono stipulare convenzioni con lo Stato, con le Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali. Le amministrazioni possono inoltre concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative temporanee.

Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno la possibilità di operare detrazioni di imposta a fronte di erogazioni liberali effettuate in favore di associazioni di promozione sociale.

Nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale, purché iscritte negli appositi registri.

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