I titoli di studio superiori conseguiti nei paesi europei e in Italia sono riconosciuti da tutti gli Stati firmatari della Convenzione di Lisbona (11 Aprile 1997).
Nel testo della Convenzione vengono stabilite alcune regole generali. Tra queste rientra il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio. Il divieto di qualsiasi discriminazione. Inoltre l'autorità che riconosce il titolo estero deve rendere noti i propri criteri di valutazione. E se in un determinato Paese un titolo di studio consente di accedere al sistema di istruzione superiore, lo stesso viene accettato anche dagli altri Stati come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore. Infine i Paesi firmatari devono riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali.
Inoltre il nostro Paese ha stipulato successivi accordi, denominati accordi governativi bilaterali, con Argentina, Australia, Austria, Ecuador, Francia, Germania, Ex-Jugoslavia, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, S. Marino, Spagna, S. Sede e Svizzera. Gli accordi governativi bilaterali offrono la possibilità di usufruire di un’ulteriore garanzia da parte dei cittadini di entrambi i paesi firmatari.
Il valore legale del titolo di studio
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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