Società e Istituzioni

La Repubblica Italiana

Il procedimento legislativo

Il sistema bicamerale italiano può essere identificato (in base all'articolo 70) in un "bicameralismo asimmetrico", in cui la Camera dei deputati o il Senato federale, secondo le materie trattate, esaminano in via prioritaria i progetti di legge con possibilità di richiamo da parte dell’altro ramo e decisione definitiva da parte della prima Camera investita per competenza. Il bicameralismo perfetto troverà invece applicazione sia in alcune materie specificamente individuate, sia in via residuale, per alcune tipologie di leggi.

 

Quando una delle due Camere ha esaminato una legge deve passare il testo all’altra. Se una delle due apporta delle modifiche al testo della legge, questo deve essere di nuovo esaminato dall’altra Camera e sarà definitivo solo quando entrambe saranno d’accordo sul medesimo testo senza apportarvi più alcuna modifica.

Hanno facoltà di proporre leggi: il governo, che attraverso di esse esplicita il suo programma politico; i deputati e i senatori; i consigli regionali e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel); il popolo (la proposta di legge deve essere sottoscritta da 50.000 elettori, anche se il Parlamento non ha quasi mai discusso le leggi proposte per questa via). La proposta di legge può essere discussa e approvata secondo due procedimenti: normale o speciale.

Il procedimento normale è in genere molto lungo. La proposta di legge è esaminata in via preliminare da una Commissione permanente, poi in aula avviene la discussione di ogni singolo articolo della legge che verrà poi votata. Ogni parlamentare può presentare degli emendamenti anch’essi votati uno alla volta.

Il procedimento speciale, adottato in materie di non particolare importanza e delicatezza, è più breve. Esso prevede che la commissione permanente discuta e approvi la legge senza doverne riferire in aula.

Quando le Camere hanno approvato la legge, con lo stesso testo, essa deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni. Il Presidente può rifiutarsi di promulgare la legge e rinviarla alle Camere. Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.