Il visto, una "vignetta" applicata sul passaporto o su un altro valido documento, è una autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio della Repubblica Italiana.
Il visto non è comunque una assoluta garanzia di ingresso. La legge del 6 marzo 1988 n. 40 stabilisce infatti che la polizia di frontiera può respingere lo straniero privo di mezzi di sostentamento, o non in grado di fornire spiegazioni relative alle modalità del suo soggiorno in Italia, o se lo ritiene opportuno per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. I visti si dividono in 3 categorie, vediamole di seguito.
Visti Schengen Uniformi
Visti a Validità Territoriale Limitata
Hanno le stesse caratteristiche dei Visti Schengen Uniformi, ma valgono soltanto entro il Paese che li ha rilasciati.
Visti Nazionali
Per soggiorni di lunga durata con validità superiore ai 90 giorni (tipo D), validi solo entro il territorio che li ha rilasciati.
La domanda per ottenere il visto di ingresso va presentata per iscritto, su apposito modulo compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato da una foto tessera dello straniero, alla Rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri. Al modulo deve essere allegato il documento di viaggio si cui apporre il visto e, quando richiesto, la documentazione giustificativa che dovrà contenere
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Polizia di stato – il visto d’ingresso