Società e Istituzioni

Sportello immigrati

Richiesta per il ricongiungimento

Il cittadino extracomunitario che intende far arrivare in Italia il coniuge o i figli a carico deve avere un regolare permesso di soggiorno, avere un lavoro, disporre di una casa in cui ospitare i congiunti e di un reddito con cui mantenere la famiglia. Dal 10 aprile 2008 la richiesta di ricongiungimento deve essere inoltrata solo via internet. In alcuni casi è necessario presentare la documentazione anche allo Sportello Unico dell’immigrazione.

 

Sul sito del Viminale è possibile scaricare i moduli necessari, da compilare e inviare via web

  • i moduli S1 e T1 per coloro che non possiedono una casa. In questo caso è necessaria anche una dichiarazione del padrone dell’immobile che dà il consenso a ospitare i familiari del richiedente

  • i moduli S2 e T2 per i lavoratori subordinati stranieri, per cui il datore di lavoro deve dichiarare la sussistenza del rapporto di dipendenza

Il diritto al ricongiungimento famigliare, di cui si parla nel Testo unico per l’immigrazione, è definito anche nel decreto flussi 2007, a cui si aggiunge la Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, numero 1639 del 9 aprile 2008.

Ulteriori modifiche e integrazioni sono state introdotte con il decreto legislativo numero 160 del 3 ottobre 2008. Di seguito i requisiti per chiedere il ricongiungimento familiare.

Con le Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvate in via definitiva il 2 luglio 2009, è stato disposto che gli uffici comunali che si occupano di iscrizioni anagrafiche, verifichino le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui vivono i cittadini stranieri già presenti in Italia, che hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare.  

Link consigliati
Governo italiano - requisiti per ricongiungimento familiare
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno - Ricongiungimento familiare degli stranieri