Società e Istituzioni

Sportello immigrati

Condizioni per l'ingresso degli stranieri in Italia

Un extracomunitario non appartenente allo spazio Schengen può entrare in Italia solo a condizione che:

  • sia entrato regolarmente attraverso un valico di frontiera;
  • abbia un visto d'ingresso;
  • abbia un passaporto o un documento equivalente riconosciuto dal Governo Italiano;
  • disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
  • dimostri di possedere i mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno e alle spese di ritorno nel Paese di provenienza;
  • non sia segnalato ai fini della non ammissione;
  • non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazione internazionali.

L’assenza di anche uno solo di questi requisiti può comportare il rifiuto del permesso di ingresso anche in presenza di regolare visto d’ingresso. Fanno parte dello spazio Schengen i seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Con le Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvate in via definitiva al senato il 2 luglio 2009, è stato introdotto nel nostro paese il reato di clandestinità: sono puniti perciò dalla legge italiana coloro che entrano e restano nel Belpaese in modo illegale. La permanenza nei Centri di identificazione, inoltre, non potrà più essere superiore ai 180 giorni.

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Link consigliati
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno - l'ingresso degli stranieri in Italia
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione)