Chi ha subito un atto discriminatorio può presentare, personalmente o attraverso il proprio avvocato, un ricorso al tribunale della sua città. Qualora il giudice accetti la richiesta, ordina a chi ha compiuto atti discriminatori di smettere tale comportamento. I provvedimenti adottati infatti sono immediatamente esecutivi.
Inoltre il giudice può stabilire anche un risarcimento dei danni, non solo di quelli materiali, come per esempio l’esclusione dalla scuola, ma anche di quelli definiti morali, che hanno procurato alla vittima delle sofferenze.
La legge italiana definisce la discriminazione "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica" (legge numero 40 del 6 marzo 1998, articolo numero 41; decreto legislativo numero 286 del 25 luglio 1998 numero 286, articolo numero 43).
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