Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente sono gli organi costituzionali "necessari" della Regione. L’articolo 121 della Costituzione, indicato di seguito, disciplina l’organizzazione della Regione definendo competenze e funzioni di ogni "organo necessario".
Gli organi necessari
"Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può, inoltre, fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
La legge costituzionale numero 3 del 2001 ha abrogato l’articolo 124 della Costituzione e modificato l’articolo 127. In questi punti erano definiti il ruolo e le competenze del Commissario di Governo, un altro organo non necessario che poteva sopraintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e coordinarle con quelle esercitate dalla Regione.
Attualmente, quando il Governo ritiene che una legge regionale vada oltre la competenza della Regione stessa oppure quando una Regione ritiene che una legge di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, la questione della legittimità costituzionale deve essere promossa davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.