Autonomia di entrate e spese di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con l’attribuzione a questi Enti territoriali di tributi propri e di compartecipazioni al gettito erariale, cioè alla riscossione delle tasse riguardanti il patrimonio dello Stato, che interessano il loro territorio.
Sono i principi che regolano il federalismo fiscale, stabilito dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009. Questo provvedimento sancisce l’attuazione dell’articolo 119 del titolo V della Costituzione italiana, modificata con il referendum confermativo del 7 ottobre 2001.
L’articolo 119 della Costituzione, pur nel pieno rispetto del sistema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, permette agli Enti locali di procurarsi le risorse con la riscossione di tasse stabilite e applicate in modo autonomo e, nello stesso tempo, di ricevere dallo Stato una parte delle tasse pagate dai contribuenti che risiedono nel loro territorio.
Un altro principio alla base della legge, finalizzato al contenimento della spesa, è la sostituzione della spesa storica, basata sulla continuità dei livelli di spesa raggiunti l'anno precedente, con la spesa standard. In altri termini, per redigere i bilanci preventivi, non ci si potrà più basare su quanto speso l'anno precedente, bensì attenersi a degli standard.
Viene introdotto, inoltre, un sistema di compensazione, a favore dei territori più poveri: un fondo perequativo in cui confluiscono una parte di Irpef, Irap e Iva versata alle Regioni per aiutare i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse non arriveranno più sul territorio indipendentemente da come esse vengono gestite, poiché è stato introdotto un sistema premiante:
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria diventeranno città metropolitane. Appena insediata una città metropolitana, le relative province cessano di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi.
Un caso a parte è quello di Roma Capitale, che diventa un ente territoriale, con gli stessi confini dell'attuale Comune di Roma. L'ente dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Perché il federalismo fiscale sia attuato, non basta l'approvazione della legge n. 42. Servono dei decreti attuativi, i cui contenuti devono essere definiti da una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Compiti e composizione di tale Commissione sono stati definiti da un'altra legge, il DPCM 3 luglio 2009.
I decreti attuativi dovranno essere predisposti entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (6 maggio 2009). Poi serviranno altri 5 anni di regime transitorio.
Imu - Imposta Municpiale Unica
Storia del territorio italiano
Governo italiano - Federalismo fiscale
Legge n.42 del 5 maggio 2009