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I documenti di riconoscimento

I documenti di riconoscimento per minori

I minori hanno bisogno di un documento di riconoscimento per viaggiare, ed in particolare:

  • di un passaporto individuale, che è sempre valido in tutti i casi;
  • fino a 15 anni, di un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore ("lasciapassare per l'espatrio");
  • di una carta d'identità valida per l'espatrio, se si viaggia nei paesi dell'Unione Europea aderenti al trattato di Schengen.

I minori iscritti sul passaporto di uno dei genitori possono viaggiare con tale documento fino all'età di 16 anni, se il documento è stato rilasciato prima del 25 novembre 2009, ma comunque non oltre la sua scadenza.

In base alle norme in vigore dal 25 novembre 2009, infatti, qualsiasi minore deve essere dotato di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile, per il genitore, iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.

Per i minori di età superiore ai 10 anni, iscritti sul passaporto del genitore, deve essere presente la foto. Il genitore, al compimento del decimo anno del figlio, dovrà provvedere a farne apporre la foto sul proprio passaporto valido.

Vediamo nel dettaglio come funzionano e come ottenere questi documenti di riconoscimento.

Lasciapassare per l’espatrio

È un documento per i minori di 15 anni. Si tratta di un certificato o di un estratto di nascita, rilasciato dal Comune di residenza e vidimato dal questore. Per ottenerlo, occorre che il minore sia presente al momento della presentazione della domanda. Quest’ultima, da fare alla Questura, in Commissariato o dai Carabinieri, deve essere completa di:

  • assenso di entrambi i genitori o nulla osta del giudice tutelare;
  • certificato o estratto di nascita;
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti del minore.
Carta di identità

A partire dal maggio 2011, la carta di identità può essere richiesta anche per i minori di 15 anni e può essere di due tipi: valida o non valida per l'espatrio.

Per ottenere la carta d'identità valida per l’espatrio, nei Paesi aderenti al trattato di Schengen, è necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di un documento d’identità valido per l’espatrio, oltre ai seguenti documenti:

  • modulo di richiesta carta d'identità per minori di 18 anni;
  • quattro foto tessera recenti e tutte uguali.

La carta d'identità non valida per l'espatrio richiede invece la presenza di due testimoni, forniti di documento valido, oltre agli stessi documenti richiesti per la tipologia precedente.

I Paesi che aderiscono al trattato di Schengen, e che quindi riconoscono la carta d'identità quale documento valido per l'espatrio, sono i seguenti: Belgio; Bulgaria; Cipro; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Islanda; Lettonia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Malta; Norvegia Slovenia; Paesi Bassi; Italia; Portogallo; Polonia; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Spagna; Austria; Grecia; Danimarca; Svezia; Svizzera; Ungheria.

Passaporto

Per richiedere il passaporto per il figlio minore, serve l'assenso di entrambi i genitori (che siano coniugati, conviventi, separati o divorziati). Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio della questura in cui si presenta la documentazione. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. Solo dal compimento dei 12 anni di età vengono acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

In mancanza dell'assenso, viene richiesto il nulla osta del giudice tutelare.

La validità temporale del passaporto per i minori varia in base all'età:

  • 3 anni, per i minori di età da 0 a 3 anni;
  • 5 anni, per i minori di età da da 3 a 18 anni.

Per i maggiori di 18 anni la validità del passaporto è di 10 anni.

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