L'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire e in questo si differenzia dell'interdizione. L'inabilitato, infatti, può compiere atti di natura non patrimoniale, per esempio riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento. Può inoltre amministrare autonomamente i propri beni e compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e il consenso del curatore, o addirittura, per atti di particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. L'inabilitato per esempio, può continuare l'esercizio di un’impresa commerciale, con l’autorizzazione del tribunale e su parere del giudice tutelare, come è stabilito dall’articolo numero 425 del Codice Civile.
Gli atti compiuti senza il consenso del curatore o senza le autorizzazioni prescritte possono essere annullati. Quando il curatore rifiuta il proprio consenso o in caso di conflitto di interessi, l'inabilitato può chiedere al giudice tutelare di nominare un curatore speciale che lo assista in quella operazione. Un caso particolare riguarda la donazione che, a differenza degli altri atti giuridici, può essere annullata anche se compiuta prima della sentenza di inabilitazione o della nomina del curatore.
Per quanto riguarda l’interdizione, dopo la pubblicazione della sentenza, l'interdetto perde la capacità di agire. Tutti gli atti da lui compiuti in seguito alla sentenza, o anche dopo la nomina di un tutore provvisorio, sono quindi annullabili.
Possono chiedere l'annullamento di tali atti il tutore, gli eredi o gli aventi causa dell'interdetto. Ai fini dell'annullamento non è necessario dimostrare il pregiudizio per l'interdetto o la malafede della controparte.
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