Sanità

a cura di Intrage

L’eutanasia: dovere di vita o diritto di morte

Aprile 2010 - Il problema dell’eutanasia non è specifico della nostra epoca. Da sempre i medici hanno dovuto farvi fronte e da sempre hanno incontrato pazienti che chiedevano loro di essere aiutati ad anticipare la propria morte.

 

Già ai tempi di Platone esisteva la così detta "eugenia", la soppressione di persone portatrici di handicap, al fine di purificare la razza. Agli inizi dell’era moderna il medico e filosofo inglese Francesco Bacone scriveva che era altamente desiderabile che i medici imparassero "l’arte di aiutare gli agonizzanti a uscire da questo mondo con più dolcezza e serenità". Quello che è specifico però della nostra epoca è il profondo mutamento che le condizioni del morire hanno subito a causa del progresso della medicina.

Oggi la medicina è in grado di controllare le funzioni dei più importanti organi vitali e quindi di tenere in vita un malato per periodi così lunghi che si può ragionevolmente affermare che non stiamo prolungando la vita, ma stiamo procrastinando inutilmente la morte.

 

L’eutanasia che in greco antico significa, letteralmente, "buona morte", indica l’atto di concludere la vita di un’altra persona allo scopo di evitare inutili sofferenze.

Esistono diverse forme di eutanasia, l’eutanasia attiva è l’atto con cui viene somministrata intenzionalmente al malato un’iniezione che conduce direttamente alla morte. Se il medico agisce su richiesta esplicita del malato si tratta di eutanasia attiva volontaria. Quando, invece, il medico si astiene dal praticare cure volte a tenere ancora in vita il malato si parla di eutanasia passiva.

Quel che, in generale, si può affermare, giacché rinvenibile negli ordinamenti giuridici della maggior parte degli stati europei, è che la dottrina penalistica è arrivata a qualificare come illecite l’eutanasia attiva, consensuale o meno, e quella passiva, non consensuale. Al contrario la legge giustifica l'eutanasia passiva consensuale, ritenendola lecita.

Molto sottile è anche il confine che separa l’eutanasia dall’accanimento terapeutico, qualora si dovesse proseguire nella somministrazione di medicinali volti a protrarre la vita del malato e di conseguenza l’agonia, tale atto, poiché lede il diritto a morire con dignità e senza inutili sofferenze, pur non determinando alcuna responsabilità penale, è ritenuto antigiuridico.

 

In Italia, l’eutanasia è inclusa tra i reati di omicidio volontario, articolo 575 del codice penale, e di omicidio del consenziente. Nel caso si riesca a dimostrare il consenso del malato, le pene, previste dall’articolo 579 del codice penale, vanno dai sei ai quindici anni di reclusione. Anche il suicidio assistito è considerato un reato, ai sensi dell’articolo 580 del codice penale.

In Olanda dal 1994 l’eutanasia è stata depenalizzata, nel senso che rimaneva un reato, ma era possibile non procedere penalmente nei confronti del medico che dimostrava di aver agito su richiesta del paziente. La legge riconosce in modo esplicito la validità di una dichiarazione scritta del paziente in cui esprime l’intenzione di ricorrere all’eutanasia. Per i giovani tra i 12 e i 16 anni è necessaria l’approvazione del genitore o del tutore. Il 28 novembre 2000 il Parlamento olandese ha approvato, prima nazione al mondo, la legalizzazione vera e propria dell’eutanasia. A partire dall’1 aprile 2002 la legge è entrata effettivamente in vigore.

Negli Usa, la Corte Costituzionale Federale ha sancito il diritto di ciascun Stato a poter legiferare in proposito; soltanto lo Stato dell’Oregon ha legiferato per la legalità dell’eutanasia. In ogni caso e in ogni Paese, la decisione di praticare l’eutanasia deve essere sempre presa dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, in caso contrario la disposizione spetta a coloro che ne hanno legalmente il diritto.