La legge di riforma del sistema pensionistico ha apportato sostanziali cambiamenti sui criteri di calcolo delle pensioni.
Il punto principale della riforma, introdotto dalla legge numero 247 del 24 dicembre 2007, è l’innalzamento graduale dell’età pensionabile, attraverso un meccanismo di scalini e quote, a partire dal 2008.
I nuovi coefficienti, cioè i valori di trasformazione della pensione, che vengono applicati ai contributi maturati dal lavoratore, e variano in relazione all’età del lavoratore e al momento in cui si va in pensione, saranno introdotti dal 2010 e la loro applicazione sarà triennale e automatica.
Ma vediamo nel dettaglio come si calcola la pensione sulla base del sistema pensionistico in vigore.
Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno raggiunto un’anzianità pari o superiore a 18 anni, la pensione è calcolata secondo il sistema retributivo. Questo assume come base di calcolo l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore o la media delle retribuzioni o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa (a seconda del settore di appartenenza e dell'anzianità contributiva), rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.
Per gli assunti dal 1° gennaio 1996 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Questo sistema, introdotto dalla legge 335/95, prevede la pensione commisurata direttamente all'importo dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa. I contributi sono rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione e sul coefficiente di trasformazione, che applicato alla somma, consente di ottenere l'importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell'età del soggetto che richiede la pensione.
Ricordiamo che la legge numero 247 del 24 dicembre 2007 (articolo 1, comma 12-16) ha stabilito la modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni, tenendo conto del fenomeno dell'allungamento dell'età media in Italia. Per questo motivo dal 1° gennaio 2010 entrano in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione, elencati in una tabella allegata alla legge, che riportiamo più sotto.
Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano raggiunto un’anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema misto cioè retributivo per il periodo di anzianità maturata fino al 1995, contributivo per la anzianità successive. Il suo importo è la somma di tre quote di pensione:
Ricordiamo che coloro che invece hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 anni successivi al 1995, possono anche scegliere di andare in pensione con il sistema contributivo. In questo caso per il calcolo del periodo fino al 31 dicembre 1995, non sono prese in considerazione le retribuzioni di tutta la vita lavorativa, ma solo quelle a ridosso del 1996: gli ultimi dieci anni per l’ Assicurazione Generale Obbligatoria e forme sostitutive, mentre, per le forme esclusive dell’AGO, gli ultimi tre anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l’ultimo anno e mezzo.
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