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10 Marzo 2010 - S. Emiliano
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Rinvio della pensione di anzianita'

Per incentivare l’occupazione dei lavoratori più anziani e' offerta la possibilita' di continuare a lavorare senza pagare i contributi previdenziali fino al raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. Lo prevede un decreto del Ministero del Lavoro, che stabilisce le regole per usufruire di tali incentivi. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianita' fino al 31 dicembre 2007 (per il 2006 e il 2007 sono necessari 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età o 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).

Si tratta di una scelta facoltativa di rinvio della pensione di anzianita' da effettuarsi stipulando col datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno due anni, e comunque fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia. Questo contratto può essere rinnovato più volte fino al compimento di 60 anni di eta' per le donne e 65 per gli uomini. Dunque in seconda stipula il contratto può essere anche inferiore ai due anni, qualora l’età pensionabile venga raggiunta prima.

La scelta del rinvio andra' comunicata all’Inps, allegando la copia del nuovo contratto, con dichiarazione di rinuncia alla copertura contributiva e con impegno a rinviare la pensione.

Il diritto alla pensione di anzianita' decorrerà quindi dal mese successivo a quello in cui scade il contratto a tempo determinato, che sancisce il periodo di durata ulteriore dell’attivita' lavorativa. L’ammontare della stessa sarà quello maturato alla data dell’esercizio della scelta per il prolungamento del lavoro, calcolato secondo i criteri in vigore alla data di inizio del nuovo contratto.

Il decreto dunque preserva il lavoratore da successive modifiche della normativa previdenziale peggiorative per il suo diritto acquisito alla pensione. Saranno poi garantiti gli aumenti per perequazione automatica intervenuti durante il periodo del rinvio. In caso di estinzione anticipata del rapporto di lavoro, per cause non imputabili al lavoratore, la pensione decorrerà dal mese successivo.

I vantaggi dell’opzione si estendono in tre direzioni: il lavoratore consegue una retribuzione maggiorata (di circa l’8,89%, pari alla parte di contributi a suo carico); il datore risparmierà il versamento dei contributi obbligatori ( il 23,81%); infine l’Inps, da una parte rinuncerà all’erogazione dei contributi previdenziali ( il 32,70%), dall’altra però rinvierà l’erogazione della pensione.

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