La perequazione automatica - o rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - è un aumento applicato annualmente dall'Inps a tutte le pensioni, sia private che del settore pubblico, per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita (inflazione). Il valore assunto come riferimento è l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il meccanismo è simile a quello della "scala mobile", il quale veniva adottato, fino al 1992, per aggiornamento automatico della retribuzione da lavoro dipendente, rispetto all'aumento del costo della vita.
Il governo Monti, con il Decreto "Salva Italia" del 6 dicembre 2011 (comma 25) ha bloccato la rivalutazione, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo (1.402,26 euro, col valore del 2011). Se una persona percepisce più di un assegno di pensione, tale soglia va considerata non per ciascun assegno, per il totale.
Alla fine di ogni anno, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene stabilita la variazione previsionale, stimata in via provvisoria, ed espressa in percentuale, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo della pensione mensile.
Viene contestualmente determinata anche la percentuale di variazione definitiva, da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale.
La differenza tra la variazione previsionale e quella definitiva comporta un conguaglio, da applicare alle pensioni, che può essere:
L'adeguamento produce effetto dal 1° gennaio di ogni anno. Questo significa che la pensione di gennaio subisce un aumento, rispetto a quanto è stato stimato, in via previsionale, per quell'anno. Ma nello stesso mese si applica anche il conguaglio, negativo o positivo.
In una situazione di regime ordinario, l'aliquota stabilita dal Decreto si applica integralmente solo alle pensioni di importo fino a 5 volte il trattamento minimo. Per quelle di importo superiore, viene applicato un aumento pari al 75 per cento dell'aliquota stessa.
Nel biennio 2012-2013, per motivi di risanamento della finanza pubblica, è abolita qualsiasi perequazione per le pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo. Le pensioni al di sotto del triplo del minimo rimangono invariate. Dal 1 gennaio 2014, salvo ulteriori interventi futuri, riprende la disciplina ordinaria, senza alcun diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012-2013.
Il Decreto 19 novembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito che:
Per conoscere il valore del trattamento minimo pensionistico si veda l'apposita pagina.
I sistemi di calcolo delle pensioni
Pensioni - Il trattamento minimo
Pensioni: ecco perché saranno sempre più basse