Con l'attuale normativa, dopo il pensionamento è possibile continuare a lavorare, senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente che in forma di lavoro autonomo. La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia, sia di anzianità. In quest'ultimo caso, non c'è distinzione se il relativo calcolo avviene col metodo retributivo o con quello contributivo.
La materia è regolata principalmente da due leggi. La Legge n. 388 del 2000 (art. 72) ha reso possibile il cumulo, dal 1° gennaio 2001, per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva di almeno 40 anni. La Legge n. 133 del 2008 (art. 19) ha invece eliminato qualsiasi vincolo di cumulo anche a tutte le pensioni di anzianità.
I dipendenti pubblici che vanno in pensione non possono poi cumulare il trattamento previdenziale con un altro reddito, se quest'ultimo costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione. Altrimenti sono soggetti alle stesse regole degli altri lavoratori.
Le seguenti categorie di pensioni hanno mantenuto, nonostante le nuove norme, i precedenti limiti al cumulo:
Chi percepisce l'assegno di invalidità e continua a lavorare, subisce un taglio, in base all'entità del reddito da lavoro.
Se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo Inps calcolato su base annua (se cioè nel 2010 è stato di almeno 23.970,44 euro), la pensione viene tagliata del 25 per cento. Se, anche dopo il taglio, l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (460,97 euro nel 2010) e il lavoratore ha meno di 40 anni di contributi, l'assegno subisce un'ulteriore decurtazione:
Se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo Inps calcolato su base annua (se cioè nel 2010 è stato di almeno 29.963,05 euro), la pensione viene tagliata del 50 per cento. Se, anche dopo il taglio, l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo Inps (v. sopra) e il lavoratore ha meno di 40 anni di contributi, l'assegno subisce l'ulteriore decurtazione già descritta per i redditi che superano il trattamento minimo di 4 volte.
La normativa più recente (L. 133/2008) non ha intaccato le limitazioni al cumulo tra redditi e pensione per quei lavoratori che, avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità, hanno scelto di continuare a lavorare, passando dal tempo pieno al tempo parziale.
Ricordiamo, a proposito, che la legge (n. 662 del 1996, art. 1, cc. 185 e 186) concede, ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità, il trattamento pensionistico e, al tempo stesso, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale, purché quest'ultimo sia inferiore a 18 ore settimanali. Un'altra condizione è che il datore di lavoro assuma nuovo personale, per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono del passaggio al part-time. A questi ultimi l'importo della pensione viene ridotto, in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, ma mai oltre il 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza di categoria, se continuano a percepire redditi da attività professionale, anche dopo il pensionamento, sono tenuti a versare i contributi soggettivi minimi, per una quota, stabilita da ciascuna Cassa, almeno del 50 per cento di quella ordinaria.
Lo ha stabilito la Legge n. 111 del 2011, che ha dato 6 mesi di tempo alle Casse di previdenza (a partire dal 18/07/2011) per adeguare in tal senso i propri statuti e regolamenti.
La pensione di anzianità
La pensione di vecchiaia
Il rinvio della pensione (pensionamento flessibile)
L’assegno ordinario di invalidità
Il contratto di lavoro part-time
Le casse previdenziali dei professionisti
Inps
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Legge 23 dicembre 1996, n. 662