La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.
Hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti di amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel Dpr n. 1092 del 1973.
Il dipendente riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto:
Per ottenere le prestazioni suddette, il dipendente (o i suoi superstiti) deve presentare una domanda scritta all’Ente o Amministrazione di appartenenza, presso l’ufficio o comando dove presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’infermità o in cui si è verificato l’evento dannoso.
Ma la procedura per il riconoscimento dell’infermità per causa di servizio ha un secondo canale. Per renderla più semplice, infatti, l’individuazione può avvenire, oltre che su domanda, anche d’ufficio, a cura dell’amministrazione o del Corpo militare equiparato o di Polizia. Questo avviene quando il dipendente ha riportato le lesioni per certa o presunta ragione di servizio o ha contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene oppure in caso di morte del dipendente in servizio e per fatto traumatico riportato in servizio e quando le infermità siano tali da divenire causa d’invalidità o di altra menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale.
La decisione finale sul riconoscimento della causa di servizio è il frutto di un insieme di pronunce da parte di più organi collegiali: Commissione medico-ospedaliera, composta da tre Ufficiali medici di cui uno scelto dal richiedente e del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Quest’ultimo viene recepito dalla Direzione generale dell’Amministrazione, la sola competente ad emettere il provvedimento finale di riconoscimento.
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