L'assicurazione per il lavoro domestico garantisce una prestazione, sia in caso di inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento, sia di morte.
L'infortunio o la malattia devono naturalmente derivare da un incidente avvenuto nell'ambito domestico.
È risarcibile, ad esempio, l’infortunio derivante da attività di cura dell'ambiente domestico, purchè si tratti di lavori di piccola manutenzione. Compiti generalmente svolti da categorie professionali, come riparare un tetto o l'impianto elettrico.
Anche le attività finalizzate alla cura di persone estranee al nucleo familiare sono tutelate. Il concetto di "cura delle persone", integrato con il valore sociale dell'ospitalità così come inteso nel nostro sistema sociale, è infatti attività "normalmente" svolta nell'ambito domestico. Pertanto preparare un pasto da offrire ad un ospite rientra nel concetto di ospitalità.
La persona assicurata è inoltre tutelata in caso di incidenti legati alla tenuta e allevamento di animali domestici.
Infine si ammette la tutela di incidenti avvenuti nell'ambito delle pertinenze degli immobili adibiti ad uso di civile abitazione. L'Inail stesso, citando l'articolo 817 del Codice Civile, precisa che le "pertinenze" sono "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa". Consegue che l'infortunio, per essere tutelato, deve verificarsi in luogo qualificabile come pertinenza. Anche se non contiguo a quello adibito ad abitazione.
Sono esclusi gli infortuni non causati dal lavoro domestico e quelli derivanti da calamità naturali, come il crollo degli immobili. Per raggiungere la percentuale del 33 per cento di inabilità risarcibile, si possono cumulare diverse invalidità.
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