La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell'età pensionabile o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e/o servizio. Altro requisito è la contribuzione minima.
La pensione di vecchiaia viene liquidata attraverso tre sistemi di calcolo: il retributivo, il contributivo e il misto. Per i cittadini che al 31 dicembre 1995 hanno raggiunto un’anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi, la pensione è calcolata secondo il sistema retributivo; mentre agli assunti dal 1° gennaio 1996 la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno raggiunto un’anzianità inferiore ai 18 anni, la pensione viene calcolata con il sistema misto, cioè retributivo e contributivo.
Scatta il diritto alla pensione di vecchiaia "retributiva" quando si hanno tre requisiti: età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), requisiti minimi assicurativi e contributivi (20 anni dal 1° gennaio 2001), cessazione dell'attività lavorativa dipendente sia in Italia che all'estero.
L'età richiesta per usufruire della pensione di vecchiaia "contributiva" va dai 57 anni ai 65 anni, ma è possibile accedervi anche prima, purché si raggiunga un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Il requisito minimo contributivo è di 5 anni di contribuzione effettiva. Inoltre, per accedere alla pensione prima dei 65 anni, l'importo da liquidare deve essere pari o superiore a 1,2 volte quello dell'assegno sociale.
Nel caso del sistema misto, la pensione di vecchiaia viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Ricordiamo tuttavia che se si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo (dai 57 ai 65 anni con requisito minimo contributivo di 5 anni). Si tratta di un'opzione che non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo (65 anni per gli uomini e 60 per le donne con requisito minimo contributivo di 20 anni).
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia, la legge numero 247 del 24 dicembre 2007, in attuazione del Protocollo Welfare, ha introdotto il sistema delle finestre, finora previsto soltanto per le pensioni di anzianità.
Le donne lavoratrici che hanno raggiuto il limite d'età anagrafico di 60 anni per accedere alla pensione di vecchiaia possono continuare a lavorare fino ai 65 anni, come i loro colleghi uomini, senza dare nessun preavviso. Il decreto legislativo numero 5 del 25 gennaio 2010 ha infatti modificato la normativa precedente sulle Pari opportunità, eliminando il dovere delle donne di comunicare per iscritto tre mesi prima della data di decorrenza della pensione di vecchiaia la volontà di continuare a lavorare oltre quella stessa data.
Di seguito altre informazioni sul trattamento previdenziale e dal sito dell'Inps le finestre d'uscita.
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