Previdenza

Pensioni

Il trattamento minimo

La pensione minima, cioe' il trattamento minimo, viene riconosciuto al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".

L’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato con una maggiorazione fino a 516,46 euro, elevata a 594,64 per il 2009.

In particolare il trattamento minimo spetta solo se non vengoro superati determinati limiti di reddito

  • Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2009, 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
  • Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2009, il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.

Ricordiamo, inoltre, che la legge numero 127 del 3 agosto 2007 ha introdotto una somma aggiuntiva (la quattordicesima), a favore dei titolari di pensioni basse, che per il 2008 viene erogata con la pensione di luglio o l’ultima mensilità dell’anno. Di seguito i requisiti per ottenere la maggiorazione al trattamento minimo e alla quattordicesima. 

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