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La pensione di reversibilità ai superstiti

La pensione ai superstiti viene concessa ai superstiti di deceduti in attività o di pensionati. Tale prestazione varia in funzione del numero dei beneficiari e, dopo la legge numero 335 dell'8 agosto 1995, anche del reddito posseduto dagli stessi.

Viene liquidata in caso di decesso di un assicurato (indiretta) o di un pensionato (di reversibilità), in presenza di determinati requisiti.

Possono beneficiare di questo trattamento previdenziale:

  • il coniuge, anche se separato;
  • i figli minorenni, maggiorenni se ancora studenti (fino a 26 anni se universitari), o inabili al lavoro;
  • ai genitori, se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione;
  • ai fratelli se a carico del defunto o inabili, non coniugati o non titolari di altre pensioni.

Il diritto alla prestazione spetta indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede. In caso di decesso di pensionato, la reversibilità spetta in ogni caso, mentre in caso di lavoratore, il diritto spetta se il defunto aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa o almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Dal 1 gennaio '96, le regole che disciplinano questa prestazione sono identiche sia per il settore privato che per il settore pubblico. Le prestazione con decorrenza anteriore alla suddetta data rimangono vincolate alle precedenti norme.

Limitazioni per differenza d'età

Per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, l'importo dell'assegno mensile viene decurtato nei casi di pensionati deceduti che, in tarda età, avevano sposato persone decisamente più giovani. La norma è stata introdotta dalla Legge n. 111 del 2011, per contrastare il fenomeno delle badanti che, per convenienza, sposano il proprio assistito.

L'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti viene ridotta in caso in cui l'assistito abbia contratto il matrimonio dopo i 70 anni d'età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è del 10 per cento per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno, la riduzione percentuale è determinata in proporzione. Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità.

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