Previdenza

Pensioni

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti viene concessa ai superstiti di deceduti in attività o di pensionati. Detta prestazione varia in funzione del numero dei beneficiari e, dopo la legge numero 335 dell'8 agosto 1995, anche del reddito posseduto dagli stessi.

Viene liquidata in caso di decesso di un assicurato (indiretta) o di un pensionato (di reversibilità), in presenza di determinati requisiti.

 

Possono beneficiare di questo trattamento previdenziale

 

  • il coniuge, anche se separato

  • i figli minorenni, maggiorenni se ancora studenti (fino a 26 anni se universitari), o inabili al lavoro

  • ai genitori, se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione

  • ai fratelli se a carico del defunto o inabili, non coniugati o non titolari di altre pensioni

Il diritto alla prestazione spetta indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede. In caso di decesso di pensionato, la reversibilità spetta in ogni caso, mentre in caso di lavoratore, il diritto spetta se il defunto aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa o almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

 

Dal 1 gennaio '96, le regole che disciplinano questa prestazione sono identiche sia per il settore privato che per il settore pubblico. Le prestazione con decorrenza anteriore alla suddetta data rimangono vincolate alle precedenti norme.

Di seguito dal sito Inps maggiori informazioni su beneficiari, importi, domanda e decorrenza delle pensioni ai superstiti.

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Inps