La pensione di guerra ha carattere risarcitorio e viene erogata a coloro che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici o il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915). La misura del trattamento, che può essere diretto o indiretto, varia a seconda del grado della menomazione. Oltre ai trattamenti pensionistici sono previsti anche assegni, indennità, aumenti di integrazione o di maggiorazione.
Le domande tendenti al riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere presentate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti, a termini del testo unico sopra richiamato, a quest'ultima.
Di seguito maggiori informazioni sul trattamento previdenziale per i pensionati di guerra.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze – la pensione di guerra