L’invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere alcun versamento contributivo. Essa è perciò oggetto di prestazioni solo assistenziali. Il riconoscimento del diritto a tali prestazioni è collegato alla combinazione di tre diversi requisiti:
I requisiti sanitari vengono accertati dall'Inps, grazie a convenzioni stipulate con le Regioni. Tale funzione, precedentemente svolta da una Commissione Medica, istituita presso la Asl competente, è stata attibuita all'Inps dalla Legge n. 111 del 2011.
La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, dal 1 gennaio 2010, va presentata all'Inps stesso, tramite una procedura on line disponibile sul sito dell'Istituto. L'eventuale riconoscimento, che viene espresso in percentuale, comporta la possibilità di godere di vari benefici, quali il percepimento di pensioni, indennità, agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione dal ticket ecc.
Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Essa viene definita in percentuale, nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Tra le minorazioni civili, rientrano anche la cecità e il sordomutismo.
L'invalidità civile si differenzia dall'handicap, poiché quest'ultima è una situazione di svantaggio sociale, che dipende non solo dalla disabilità o menomazione, ma anche dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive. Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo, sia quella di handicap.
Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti benefici (come prestazioni sanitarie gratuite, assunzione obbligatoria al lavoro, esenzione dal ticket), oltre che a diversi tipi di "provvidenze economiche". Eccole in sintesi.
La pensione di inabilità
L'indennità di accompagnamento
L'indennità mensile di frequenza
L'assegno sociale
La pensione sociale
La pensione privilegiata
Pensioni: il nuovo divario, al nord l'anzianità, al sud l'invalidità
Ogni anno l'Inps ha l'obbligo di verificare la permanenza dei requisiti per il pagamento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, tramite la richiesta di moduli ai diretti interessati. La novità è che, dal 2011, i moduli Icric (richiesto ai titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza) e Iclav (per i titolari di assegno mensile) vanno presentati per via telematica. Il modo più semplice per effettuare tale spedizione è quello di rivolgersi ad un intermediario abilitato all'assistenza fiscale che, come il Caf Cisl, abbia stipulato una convenzione con l'Inps per questo servizio. Tutto ciò interessa anche gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza e i titolari di pensione sociale o di assegno sociale. Per questi ultimi, è stato predisposto il modello Accas/Ps, anch'esso presentabile più facilmente tramite il Caf.