La finalità del fondo pensione è quella di garantire prestazioni pensionistiche complementari o integrative, rispetto a quelle erogate in via obbligatoria. La scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria.
La legge prevede più tipologie di fondi pensione:
Tutte queste tipologie sono sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari).
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. Diversamente se il Fondo lo prevede, il socio può richiedere di percepire fino al 50 per cento sotto forma di capitale, il resto in rendita.
Le prestazioni erogate dai fondi sono:
In aggiunta alle prestazioni tradizionali di vecchiaia o anzianità, gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l'iscritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di una determinata persona (per esempio il coniuge), la propria rendita pensionistica maturata presso il fondo pensione. In tal caso, al momento del decesso dell'iscritto, la prestazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al soggetto indicato, se ancora vivente.
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Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione