Pensioni

Pensioni - Quali sono

Previdenza complementare e fondi pensione

La finalità del fondo pensione è quella di garantire prestazioni pensionistiche complementari o integrative, rispetto a quelle erogate in via obbligatoria. La scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria

La legge prevede più tipologie di fondi pensione:

  • fondi negoziali o chiusi: si tratta di una forma pensionistica collettiva, istituita in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  • fondi aperti: sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio; possono essere ad adesione collettiva o individuale; in questo ultimo caso, dipendono esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi;
  • contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali: si tratta di una forma pensionistica individuale, in cui è prevista la figura di un responsabile del fondo che ha il compito di verificare la corretta gestione del fondo.

Tutte queste tipologie sono sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Covip (Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari).

Prestazioni erogate dai fondi pensione

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene la pensione complementare sotto forma di rendita mensile. Diversamente se il Fondo lo prevede, il socio può richiedere di percepire fino al 50 per cento sotto forma di capitale, il resto in rendita.

Le prestazioni erogate dai fondi sono:

  • trattamenti periodici di vecchiaia, conseguibili al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo;
  • trattamenti periodici di anzianità, conseguibili solo in caso di cessazione di attività lavorativa, con almeno quindici anni di appartenenza al Fondo e con un’età non più di dieci anni inferiore a quella pensionabile prevista per legge.

In aggiunta alle prestazioni tradizionali di vecchiaia o anzianità, gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l'iscritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di una determinata persona (per esempio il coniuge), la propria rendita pensionistica maturata presso il fondo pensione. In tal caso, al momento del decesso dell'iscritto, la prestazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al soggetto indicato, se ancora vivente.

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Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione