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12 Marzo 2010 - S. Massimiliano
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L’assegno ordinario di invalidita'

L'assegno ordinario di invalidita' può essere richiesto all'Inps dalle persone che hanno una capacità lavorativa ridotta di almeno 2/3.

Per poter ottenere l'assegno, è necessario aver versato almeno cinque anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio precedente la domanda. L'anzianità contributiva non è necessaria se l'invalidità è stata conseguita per cause di servizio o se non si ha diritto a prestazioni derivati da assicurazioni contro infortuni per lo stesso evento.

L'assegno di invalidita' è di importo variabile secondo il reddito, è temporaneo, è compatibile con altre attività lavorative ed ha durata triennale. Se l'invalidità permane, può essere rinnovato su richiesta. Dopo due rinnovi consecutivi, l'assegno diventa permanente.

Per richiedere l'assegno è necessario presentare una domanda all'Inps. La circolare Inps numero 131 del 28 dicembre 2009 ha fissato la nuova modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità: a partire dal 1° gennaio 2010 le richieste, accompagnate da certificato medico, devono essere inviate all’Inps solo attraverso procedura telematica.

E' bene ricordare, a questo proposito, che il decreto legge numero 78 del 1° luglio 2009, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dei falsi invalidi, ha stabilito che dal 1° gennaio 2010 le domande per ottenere le pensioni di invalidità civile siano indirizzate all’Inps e non più alle Asl.

L’assegno non è cumulabile con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se quest’ultima è però di importo inferiore all’assegno, l’invalido ha diritto alla differenza fra i due trattamenti.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro. Inoltre, grazie a varie pronunce giurisprudenziali, ed al definitivo riconoscimento da parte dell'Inps, può trasformarsi in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di legge.

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