I lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata, che hanno svolto attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prima del gennaio 1996, hanno la facoltà di riscattare questi periodi "scoperti".
L’attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta in periodi precedenti all’istituzione della Gestione separata, avvenuta nel gennaio '96, può essere riscattata fino ad un massimo di cinque anni limitatamente, però, ai periodi privi di qualsiasi copertura contributiva. L’iscritto può chiedere in qualsiasi momento il riscatto per tali periodi lavorativi che devono essere documentati con atti aventi data certa.
Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l’anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita per l’intero anno, se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione commercianti nell’anno considerato.
Nel caso in cui, invece, i compensi siano inferiori a detto reddito minimo la durata del periodo riscattabile è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.
L’onere del riscatto è a carico dell’assicurato, ed è determinato applicando l’aliquota contributiva in vigore, presso la Gestione separata, alla data della presentazione della domanda. L'importo da pagare viene calcolato con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto.
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