Pensioni

Contributi previdenziali

I contributi da riscatto

Il sistema previdenziale italiano prevede che per ottenere la pensione si possano coprire con i contributi da riscatto, a proprie spese, dei periodi di studio, lavoro, inattività che non sono soggetti a obbligo assicurativo, come ad esempio attività lavorative svolte all’estero, congedi, corsi di studio e altro.

 

I periodi che possono essere "riscattati" pagando i relativi contributi riguardano

  • Corsi di laurea, anche brevi o congedi ottenuti per motivi di formazione o studio

  • Lavori svolti all’estero in Stati non convenzionati con l’Italia

  • Attività lavorative svolte da parasubordinati o liberi professionisti prima del 1996

  • Fasi di inattività in cui si è interrotto o sospeso il rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio 1997, "quando sono previste da una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima di tre anni" (Inps)

  • Congedi dal lavoro per gravi motivi familiari o periodi di assenza facoltativa per maternità

Chi può pagare i contributi da riscatto

I lavoratori dipendenti e autonomi, gli iscritti a fondi speciali e gli iscritti alla gestione separata tra cui rientra chi ha un contratto come collaboratore co.co.co o co.co.pro. e i liberi professionisti.   

 

Come si pagano i contributi da riscatto

Una volta fatta la richiesta dall’ente di previdenza arriva a casa un bollettino con la somma da pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni o in più rate.

 

Dal 1° gennaio 2008 c’è una importante novità che riguarda il riscatto degli anni di laurea. I giovani laureati, anche senza lavoro e non iscritti a forme previdenziali, e tutti i lavoratori possono chiedere il riscatto degli anni di studio pagandolo in una sola vota o in 120 rate senza interessi. Infine il contributo è deducibile dalle tasse nella misura del 19%: deduzione valida per il soggetto stesso o in alternativa per i suoi familiari che lo hanno ancora in carico dal punto di vista fiscale.

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