Pensioni

Contributi previdenziali

La ricongiunzione dei periodi assicurativi

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro.

La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, oppure dai loro superstiti. Lo scopo è quello di ottenere una sola pensione, calcolata su tutti i contributi versati nei diversi enti previdenziali.

All'Inps, la ricongiunzione è stata gratuita per i lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2010. Ma dal 1 luglio 2010, la ricongiunzione è onerosa per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, sia presso l'Inps che presso altri istituti pensionistici.

Il costo è tanto maggiore quanto più l’assicurato è vicino alla pensione. Il pagamento viene effettuato con un unico versamento o a rate, se richiesto.

La domanda va presentata all'Inps, per i periodi assicurativi i cui contributi siano stati versati ad altre Casse o Istituti. Va invece presentata ad altri Istituti o Casse alternative all'Inps, per contributi versati presso l'Inps stesso.

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta, a meno che il lavoratore non faccia valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi, di cui almeno 5 di lavoro effettivo.

Differenze con la "totalizzazione"

La totalizzazione è la possibilità di cumulare tutti i contributi versati, al momento di andare in pensione, da parte di lavoratori che abbiano versato contributi  presso  più  gestioni  pensionistiche, al fine di ottenere un'unica pensione. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

  • onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita;
  • utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.
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