Pensioni

Contributi previdenziali

I contributi figurativi

I contributi figurativi sono contributi "fittizi" (cioè non versati né dal datore di lavoro, né dal lavoratore), che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore, per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e, di conseguenza, non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.

Una caratteristica dei contributi figurativi è quella di essere accreditati, d'ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per il lavoratore stesso. Essi si differenziano pertanto dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi, come ad esempio gli anni di studio universitario e il lavoro all’estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

L’accredito automatico dei contributi figurativi, da parte dell'Inps, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore, avviene nei seguenti casi:

  • aspettativa per mandato elettorale e sindacale;
  • assistenza sanitaria per tubercolosi;
  • assistenza a persone con handicap grave;
  • attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU);
  • attività svolta da lavoratori invalidi;
  • calamità naturale;
  • cassa integrazione guadagni;
  • chiusura dell’attività per i commercianti;
  • congedi di maternità e parentali;
  • contratti di solidarietà;
  • disoccupazione;
  • donazione del sangue;
  • infortunio;
  • malattia;
  • mobilità;
  • servizio militare;
  • persecuzione politica e razziale (solo durante il regime fascista o l'occupazione tedesca).

Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente.

I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per calcolarne l’importo. Fanno eccezione alcuni casi, come i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia, i quali non vanno considerati per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.

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