I contributi figurativi sono contributi "fittizi" (cioè non versati né dal datore di lavoro, né dal lavoratore), che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore, per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e, di conseguenza, non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
Una caratteristica dei contributi figurativi è quella di essere accreditati, d'ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per il lavoratore stesso. Essi si differenziano pertanto dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi, come ad esempio gli anni di studio universitario e il lavoro all’estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.
L’accredito automatico dei contributi figurativi, da parte dell'Inps, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore, avviene nei seguenti casi:
Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell’attività. Se nell’anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell’anno precedente.
I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per calcolarne l’importo. Fanno eccezione alcuni casi, come i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia, i quali non vanno considerati per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.
La domanda di pensione
Il riscatto degli anni di laurea
Il riscatto per la pensione
Indennità di disoccupazione
Indennità di malattia
Il servizio militare