La Legge 24 novembre 2003 n° 326 in cui è stato convertito il decreto legge 30 settembre 2003 n° 269 prevede che a partire dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di maggiorazione previsto dalla legge 257/92 per i lavoratori esposti all’amianto è ridotto da 1,50 a 1,25 ed è utilizzato solo ai fini della misura della pensione e non per la maturazione del diritto (i 35 anni o la maggiore anzianità richiesta devono essere raggiunti senza la maggiorazione amianto).
Questi benefici pensionistici sono riconosciuti solo a quei lavoratori che per almeno 10 anni sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fibre litro come valore medio, su otto ore al giorno e l’accertamento viene effettuato dall’Inail.
Le disposizioni previgenti sono fatte salve per i lavoratori
Pertanto, per i soggetti che si trovino in tali situazioni, l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo.
La Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003) ha introdotto ulteriori modifiche, stabilendo che restano valide le certificazioni già rilasciate dall'Inail e che le previgente normativa di cui all'art. 13 legge 257/92, si applica anche a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già avanzato domanda di riconoscimento all'Inail e a coloro che ottengono sentenze favorevoli per cause in corso alla stessa data del 2 ottobre.
Tema correlato
La pensione di anzianità