Lavoro

Lo stage

Gli enti promotori dello stage

Solo specifiche tipologie di enti possono promuovere uno stage, mentre tutti gli altri soggetti, per farlo, devono ricorrere all'aiuto di un Ente promotore, che stipuli la convenzione.

Possono essere Enti promotori i seguenti tipi di organizzazioni:

  • agenzie regionali per l'impiego;
  • strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni; 
  • università e istituti di istruzione universitaria;
  • provveditorati agli studi;
  • scuole statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale;
  • centri pubblici di formazione e/o orientamento; 
  • centri a partecipazione pubblica (per esempio centri organizzatori di corsi Fse); 
  • comunità terapeutiche e cooperative sociali;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni;
  • istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

Solo tali Enti possono promuovere gli stage. Il motivo è che il tirocinio è un momento importante nella vita formativa dello stagista, per la prima volta impegnato in una esperienza lavorativa. Questi soggetti sono in grado di gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage, attraverso la predisposizione della convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia utile e in linea con le normative.

Compiti degli Enti promotori

Gli Enti promotori, nello specifico, oltre a predisporre e stipulare la convenzione di stage, devono innanzitutto avviare il progetto formativo e di orientamento, comunicare alle Regioni, all’ispettorato del lavoro e alle rappresentanze sindacali l’istituzione del tirocinio.

Affinché al tirocinante venga garantito lo stesso trattamento previdenziale riservato ai lavoratori, l’ente stipulante deve assicurare, presso l’Inail, gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Per le strutture pubbliche di collocamento, invece, il pagamento delle assicurazioni spetta al datore di lavoro.

L'assicurazione è pari al 9 per mille della retribuzione minima giornaliera.

Normativa di riferimento

La materia è regolata dalla Legge n. 196 del 1997 ("Legge Treu") dal Decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142