L'Atto costitutivo di una società cooperativa deve indicare chiaramente qual è l'oggetto che la società vuole perseguire, e con quali mezzi intende adoperarsi per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Atto costitutivo è l’atto di nascita della cooperativa. Contiene cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale di ogni socio, denominazione, sede, oggetto sociale della cooperativa, quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, requisiti e condizioni per l’ammissione dei soci, per il loro recesso ed esclusione, norme relative al bilancio e al patrimonio, norme relative alla costituzione e al funzionamento degli organi sociali, norme relative allo scioglimento e alla liquidazione della società. Generalmente per oggetto, durata, organizzazione e funzionamento della Cooperativa si rinvia allo Statuto.
Lo Statuto, con i suoi cinque titoli, regolamenta la vita interna della società, definendone la struttura, e il suo funzionamento. Anche se è un atto separato, si considera parte integrante dell’Atto costitutivo. Il documento deve trattare in dettaglio le seguenti voci:
Atto costitutivo e Statuto vengono redatti da un notaio. Avvenuta la costituzione, il notaio provvede a depositare l’Atto costitutivo entro 20 giorni presso l’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Con l’iscrizione del Registro delle Imprese, la società acquista personalità giuridica.
Generalmente il notaio provvede anche, entro 3 mesi dalla data di costituzione, a inviare all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette la dichiarazione di avvenuta costituzione.
Schema di statuto (pdf)
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