Lavoro

Lavorare in società

Cooperative: come funzionano

Vediamo nel dettaglio come funzionano, per statuto, le società cooperative e quali sono gli attori coinvolti.  

Gli amministratori

Gli amministratori devono essere soci della cooperativa. Se l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare i propri poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Ci sono comunque delle funzioni che non possono essere delegate:

  • redazione del bilancio;
  • aumento del capitale;
  • riduzione del capitale per perdite;
  • riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è una figura necessaria della società cooperativa, il suo compito è controllare e vigilare sulla cooperativa stessa. Si compone di tre o cinque membri effettivi, che possono essere soci o non soci: devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Restano in carica per tre anni, possono essere revocati ma solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sulla osservanza della legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Infine l'osservanza delle norme stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio sociale. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee; possono anche assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

Le forme di convocazione delle assemblee

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con un avviso che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere esposto nella sede della società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea è ritenuta regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale. È questa l'assemblea totalitaria. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti per i quali non si ritenga sufficientemente informato.

La ripartizione degli utili deve avvenire, dopo l'approvazione del bilancio, da parte dell'assemblea ordinaria dei soci.

Al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, deve essere destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere invece corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (se lo prevede lo statuto), nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utile che non è assegnata e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini mutualistici.

Temi correlati

Statuto e oggetto sociale
Società cooperative: cosa sono 
Società cooperative: lo statuto
Società cooperative: i soci