Lo stress lavoro-correlato è un concetto introdotto dall’Accordo Europeo sullo stress da lavoro dell’8 ottobre 2004, e definito quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro". Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è solo quello causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
Il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs. N. 81 del 2008) richiede che lo stress lavoro-correlato venga incluso nella valutazione obbligatoria dei rischi nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in particolare, va effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato devono essere compiute facendo riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, e prendendo in esame non singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo.
Secondo le indicazioni fornite dalla "Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato", istituita dal Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e presieduta dal Ministero del lavoro, la valutazione va articolata in due fasi:
La prima fase consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, se possibile, numericamente misurabili, di tre tipi:
Per attuare tale fase, occorre sentire i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nelle aziende di maggiori dimensioni, è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro è solo tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (Dvr) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se invece dall'analisi emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, bisogna pianificare e poi adottare opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Se gli interventi correttivi risultano inefficaci, si procede ad una fase successiva di "valutazione approfondita", nei tempi definiti dalla stessa impresa in sede di pianificazione degli interventi.
Lavoro: cosa devono fare aziende per non stressare lavoratrici
Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro
Legge sul mobbing, tutele e diritti dei lavoratori
Genitori tra famiglia e lavoro
Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (pdf)