Il distacco si ha quando un datore di lavoro ("distaccante"), per soddisfare un proprio interesse - purché non di carattere meramente economico - pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto ("distaccatario"), per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il "distacco" è, nel privato, l'equivalente del "comando" nel settore pubblico.
Il fenomeno del distacco è diffuso, tipicamente, tra imprese appartenenti a multinazionali, gruppi industriali, holding, società controllate o partecipate e loro capigruppo. In tali ambiti, il lavoratore distaccato, dipendente di una società del gruppo, può essere chiamato a prestare la propria opera per un'altra società dello stesso gruppo.
La norma di riferimento per il distacco è il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ("legge Biagi").
Affinché il distacco sia percorribile, devono sussistere tre condizioni: l'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti la propria opera presso il distaccatario; la temporaneità, intesa non come brevità, ma come transitorietà della prestazione; la titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro, che permane quale obbligo retributivo e contributivo. Gli oneri assicurativi sono invece a carico del distaccante, ma calcolati sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario.
Il distacco non richiede il consenso preventivo del lavoratore interessato, tranne il caso in cui esso comporti un cambio di mansioni. Se il distacco comporta un trasferimento ad una unità produttiva che sta a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, esso può avvenire soltanto per "comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive".
Il datore di lavoro distaccatario deve comunicare il distacco al Centro per l'Impiego provinciale, col sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Distacco e somministrazione si differenziano per due aspetti:
Somministrazione o Staff Leasing (ex interinale)
Diritti dei lavoratori