Lavoro

Il licenziamento

Evoluzione normativa

L’attuale regolamentazione del licenziamento è il risultato di un’evoluzione legislativa avvenuta nel corso degli anni.

Inizialmente, erano i vari contratti collettivi ad introdurre, di volta in volta, tutta una serie di limitazioni al potere del datore di lavoro. L’accordo interconfederale (Confindustria/Cigl-Cisl-Uil) del 20 aprile 1965 introdusse ad esempio la possibilità, per il lavoratore licenziato, di attivare una procedura di conciliazione con il datore di lavoro e con la partecipazione del Sindacato, ovvero la costituzione di un collegio arbitrale per tutelare il suo diritto.

La prima legge sull'argomento, la n. 604 del 1966, recepiva i vari accordi contrattuali in materia, che però valevano solo per gli iscritti alle associazioni sindacali che stipulavano gli accordi. In essa vennero introdotti determinati requisiti di forma e determinati presupposti di giustificazione del potere di recesso dell'imprenditore (con più di 35 dipendenti), dichiarando illegittimo il licenziamento non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo.

Importanti innovazioni furono inserite nell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 1970). Con esso viene tutelato, attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. Anche questa normativa ha però un campo di applicazione limitato, essendo limitata ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 15 dipendenti.

Sotto le forti pressioni politiche degli ultimi anni '80, fu emanata la legge n. 108 del 1990. Quest’ultima amplia ulteriormente la tutela in favore del lavoratore e consacra definitivamente il principio della giustificazione del licenziamento. Il datore di lavoro non può interrompere il rapporto di lavoro liberamente, ma deve fornire la motivazione del licenziamento, oltre al rispetto della forma scritta.

Approfondimenti

Il testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (pdf)

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