Lavoro

Il licenziamento

L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo.

In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. La reintegrazione deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del licenziamento, salva la possibilità di procedere al trasferimento in un secondo momento, se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio, o un'indennità crescente con l'anzianità di servizio.

Il lavoratore può presentare ricorso d'urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento.

Lo Statuto dei Lavoratori si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti.

Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere tra la riassunzione del dipendente o il vesamento di un risarcimento. Può quindi rifiutare l'ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).

Il dibattito sulle modifiche

L'articolo 18 è stato molte volte oggetto di polemica, tra due fronti contrapposti, con diversi tentativi di riforma, mai andati a buon fine. Per semplificare, si confrontano:

  • da un lato, coloro che lo considerano l'articolo 18 un baluardo intoccabile, nell'ambito del lavoro subordinato, ritenendo che abrogarlo significherebbe indebolire anche le altre forme di tutela dei diritti dei lavoratori;
  • dall'altro, chi invece ritiene che si debba rendere più flessibile il rapporto di lavoro stabile, superando il dualismo che caratterizza un diritto del lavoro, troppo generoso con i dipendenti e troppo avaro con i lavoratori precari.
Approfondimenti

Il testo dell'Articolo 18 (pdf)

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