I Contratti Collettivi Nazionali di categoria (Ccnl) definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso, variabile anche in base all'anzianità di servizio, che datore e dipendente devono osservare prima di recedere unilateralmente dal contratto.
Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. Ma se ciò non è specificato nel contratto, il riferimento è il Ccnl.
Il dipendente che presenta le dimissioni o il datore che licenzia devono dare alla controparte un preavviso, durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento diventano effettivi solo al termine di tale periodo. Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un'altra occupazione, e al datore ad assumere un'altra persona con un eventuale periodo di affiancamento.
Diversamente, il dipendente dimissionario o il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste.
Dato un periodo di preavviso previsto di 30 giorni:
Rispetto a quanto esposto sopra, fanno eccezione i casi di:
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr)
Le dimissioni del lavoratore
Il licenziamento per giusta causa
Il licenziamento ad nutum