Lavoro

Il licenziamento

Licenziamento per giusta causa

Affinché il licenziamento sia legittimo, il datore di lavoro deve giustificare la sua decisione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco).

Generalmente i contratti collettivi prevedono determinati fatti che legittimano il licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo, possono costituire giusta causa di licenziamento:

  • il rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa/insubordinazione;
  • il rifiuto a riprendere il lavoro dopo visita medica che ha constatato l'insussistenza di una malattia;
  • il lavoro prestato a favore di terzi durante il periodo di malattia, se tale attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro;
  • la sottrazione di beni aziendali nell'esercizio delle proprie mansioni (specie se fiduciarie);
  • la condotta extralavorativa penalmente rilevante ed idonea a far venir meno il vincolo fiduciario (es. rapina commessa da dipendente bancario);
  • risse nei luoghi di lavoro o violenze verso gli altri lavoratori.

Questi gravissimi inadempimenti agli obblighi contrattuali ma anche quei comportamenti extraziendali, devono determinare il venir meno della fiducia posta alla base del rapporto di lavoro. Il giudice, chiamato ad accertare la presenza della giusta causa, dovrà pertanto valutare in concreto la violazione dell’elemento fiduciario, più che lo specifico inadempimento del lavoratore.

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