Il Codice Civile consente a ciascuno dei contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione ("ad nutum"), e senza motivazione di giusta causa, ma con l'unico vincolo del preavviso.
Dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 108 del 1990, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore senza comunicare la decisione per iscritto e senza motivarla (Art. 2118 c.c.) solo nei confronti di particolari categorie:
Quando la persona con contratto di lavoro dipendente raggiunge l'età pensionabile, diventa licenziabile senza giusta causa, cioè senza potersi avvalere dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
I lavoratori che possono beneficiare dell'articolo 18, cioè che lavorano in imprese con più di 15 dipendenti, possono però godere di un'estensione di tali tutele anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, se vogliono continuare a lavorare. Ciò è reso possibile dalla Legge n. 214 del 2011, che prevede incentivi, nel calcolo della pensione, per chi vuole continuare a lavorare fino a 70 anni e che estende l'efficacia dell'articolo 18 per tutta la durata del periodo lavorativo.
Invece, i dipendenti di imprese con meno di 15 dipendenti, nelle quali non si applica l'articolo 18, possono essere licenziabili "ad nutum" appena raggiunta l'età minima per il pensionamento.
Il preavviso di licenziamento
L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
Licenziamento per giustificato motivo
Licenziamento per giusta causa
Quando andare in pensione
Le dimissioni del lavoratore
Il contratto di apprendistato
Legge n. 108 dell'11 maggio 1990
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011