Il licenziamento, per essere valido, deve non solo essere giustificato, ma deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta (Legge n. 108/1990, art. 2, c. 2).
La motivazione può non essere data immediatamente dal datore; in tal caso, il lavoratore può chiederla entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento; il datore sarà così obbligato a fornire le cause entro 7 giorni dalla richiesta.
Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo, può impugnarlo entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente. L’impugnazione va fatta in forma scritta, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore. In tal caso, è meglio farsi assistere dai sindacati.
Successivamente, il lavoratore ha a disposizione due procedure alternative:
Si ricorda che il tentativo di conciliazione, imposto come obbligatorio dalla legge 604/66, è stato reso facoltativo a partire dal 2010.
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